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10.2009.207

Sottrarre un cellulare ad un'altra persona

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.207

Data decisione, Autorità: 23.02.2010, PRPEN

Titolo:

Sottrarre un cellulare ad un'altra persona

FURTO

art. 139 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.207

DA

Bellinzona febbraio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Prisca Renella in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1, Lugano),

prevenuta colpevole di furto,

per avere, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene ai danni di CIVI 1, a __________, il 21.12.2008, un telefono cellulare marca “Samsung D500” del valore di fr. 499.-;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. 1492/2009 di data 24 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 aprile 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento , al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore, il patrocinatore di parte civile, la parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentiti due testi;

sentito il patrocinatore della parte civile; il quale chiede la condanna per il reato di furto e postula l’accoglimento dell’istanza di risarcimento;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di furto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il pagamento di fr. 499.- oltre interessi a 5% dal 21.12.08 a titolo di risarcimento e fr. 2'312.30 oltre interessi a 5% dal 23.02.10 come spese di patrocinio.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 139 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1492/2009 del 24 marzo 2009.

carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'800.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

ACCU 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 570.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 94 and Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.