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10.2009.217

Prendere a schiaffi e a calci un persona, risultare positivo alla cocaina

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 29.10.2009, PRPEN

Titolo:

Prendere a schiaffi e a calci un persona, risultare positivo alla cocaina

ACQUISTO DI STUPEFACENTI VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS art. 19 let. a LCSTUP

Incarto n.

10.2009.217

DA

Bellinzona ottobre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1, __________ e DI 2, __________)

prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,

per avere, a __________, il __________, durante un alterco con la ex convivente LESA 1, colpendola con schiaffi in testa e con calci agli arti inferiori, indi sferrando alcuni pugni a LESA 2 che era intervenuto per porre fine alla baruffa, commesso vie di fatto contro i sopraccitati;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel periodo __________, risultando aver preso contatto telefonico per quattro volte con lo spacciatore __________ e risultando positivo alla cocaina, alle benzodiazepine e al THC, all’analisi dell’urina eseguita il 05.11.2008, ripetutamente acquistato un imprecisato quantitativo di sostanze stupefacenti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 19 a LS e 126 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 1523/2009 di data 30 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena dententiva di

giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dai difensori DI 1 e DI 2, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, , il quale chiede il proscioglimento e in via subordinata l’esenzione della pena per il reato di vie di fatto;

sentito poi il difensore DI 1, il quale chiede il proscioglimento per il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. vie di fatto

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

2.1. se egli ha agito per legittima difesa.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106, 126 cpv. 1, 177 CP; 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di fatto e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1523/2009 del 30 marzo 2009.

manda ACCU 1

esente da pena per il reato di vie di fatto.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.