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10.2009.218

Per negligenza e senza autorizzazione, liberare tre cani in territorio italiano non riuscendo ad impedire che varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, caccianndo per oltre un'ora una lepre

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.218

Data decisione, Autorità: 30.09.2009, PRPEN

Titolo:

Per negligenza e senza autorizzazione, liberare tre cani in territorio italiano non riuscendo ad impedire che varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, caccianndo per oltre un'ora una lepre

INFRAZIONE LCP

art. 17 cpv. 2 LCP

Incarto n.

10.2009.218

DA

Bellinzona settembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici,

per avere, il __________ 2008, a __________ (__________– __________), per negligenza, senza autorizzazione, dopo aver liberato i propri cani (3) in territorio italiano, non essere riuscito ad impedire che varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, cacciando per oltre un'ora una lepre;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 17 cpv. 2 LCP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 marzo 2009 n. 1301/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.--, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 30 settembre 2009, al quale hanno preso parte l’accusato e LESA 1, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusato autore colpevole di infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?

2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3. Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 17 LCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, ex art. 17 cpv. 2 LCP per i fatti descritti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1301/2009 del 16 marzo 2009;

condanna ACCU 1

alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l’avverrtenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

carica tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 369 — read in the version of April 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel, Art. 17 — read in the version of December 12, 2008; the act was consolidated again on October 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2017, May 1, 2017, January 1, 2022, July 1, 2023, September 1, 2023, December 1, 2023, and February 1, 2025.