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10.2009.219

Soggiornare illegalmente in Svizzera esercitando l'attività lavorativa di prostituta benché privi di permesso

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 22.12.2009, PRPEN

Titolo:

Soggiornare illegalmente in Svizzera esercitando l'attività lavorativa di prostituta benché privi di permesso

ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE

art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR

Incarto n.

10.2009.219

DA

Bellinzona dicembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di 1. soggiorno illegale e attività lucrativa senza permesso

per avere, nel periodo da metà __________ sino a metà __________ e dal 5 gennaio __________ sino al 3 aprile __________,a __________, a __________ e a __________ __________, a più riprese fatto ingresso e soggiornato in Svizzera esercitandovi attività lavorativa benché priva di permesso;

2. esercizio illecito della prostituzione

per avere, nelle circostanze di cui sopra, omettendo la notifica prescritta dalla legge, infranto le norme cantonali sulle modalità di esercizio della prostituzione;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo ;

reati previsti dagli art. 115 cpv. 1 lett. c LStr e 199 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 6 aprile 2009 n. 1711/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 7 aprile 2009;

indetto il dibattimento in data 22 dicembre 2009, al quale l'accusata, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 settembre 2009, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1. soggiorno illegale e attività lucrativa senza permesso, per avere, nel periodo da metà ottobre __________ sino a metà dicembre __________ e dal 5 gennaio __________ sino al 3 aprile __________, a __________, a __________ e a __________, a più riprese fatto ingresso e soggiornato in Svizzera esercitandovi attività lavorativa benché priva di permesso?

1.2. esercizio illecito della prostituzione, per avere, nelle circostanze di cui sopra, omettendo la notifica prescritta dalla legge, infranto le norme cantonali sulle modalità di esercizio della prostituzione?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 199 CP; 115 cpv. 1 lett. c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2. e 3., come segue agli altri quesiti,

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 cpv. 1 c LStr) e di esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1711/2009 del 6 aprile 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.— (duecento);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; la condannata può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio federale della migrazione, Berna,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106, Art. 199, and Art. 369 — read in the version of April 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.