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10.2009.23

Offendere l'onore di una persona tacciandola di "barbona" e "stronza"

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.23

Data decisione, Autorità: 27.05.2009, PRPEN

Titolo:

Offendere l'onore di una persona tacciandola di "barbona" e "stronza"

INGIURIA

art. 177 CPS

Incarto n.

10.2009.23

DA

Bellinzona maggio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Paola Belloli per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di ingiuria,

per avere, a __________, il __________, offeso l’onore di CIVI 1, proferendo al suo indirizzo i termini di “barbona” e “stronza”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 177 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 4865/2008 di data 15 dicembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 90.- (novanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) mesi, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino l’__________, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

5. La parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro per le pretese di natura civile;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 maggio 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 7 aprile 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 mesi, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino l’__________.__________6.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 46, 47, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4865/2008 del 15 dicembre 2008.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 100.- (cento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 mesi, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino l’__________, ma l’ammonisce formalmente.

dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.