Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2009.251

Guida nonostante la revoca della licenza di condurre

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 12.11.2009, PRPEN

Titolo:

Guida nonostante la revoca della licenza di condurre

GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2009.251

DA

Bellinzona novembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguita con decreto d’accusa n. DA 1828/2009 di data 20 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'300.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 aprile 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 12 novembre 2009, al quale l’accusata non è comparsa, malgrado fosse stata convocata mediante invio raccomandato del 9 novembre 2009, preannunciando nondimeno la sua assenza con fax di data odierna, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, l’incarto della Sezione della Circolazione come pure gli accertamenti sulla situazione personale eseguiti dalla Pretura penale;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1 autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per avere, a __________ il __________ ed in altre località, in date precedenti imprecisate, condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?

3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputata può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

4. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per avere, a __________ il __________, ed in altre località, in date precedenti imprecisate, condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 1'300.- (milletrecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento).

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Sezione della circolazione, Camorino

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 1’000.00 totale complessivo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 369 — read in the version of April 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.