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10.2009.273

Esercitare la prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale; soggiornare illegalmente e svolgere attività lucrativa abusiva

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 25.06.2009, PRPEN

Titolo:

Esercitare la prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale; soggiornare illegalmente e svolgere attività lucrativa abusiva

ATTIVITÀ LUCRATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE LAVORO SENZA PERMESSO SOGGIORNO ILLEGALE

art. 199 CPS art. 23 cpv. 1 LDDS art. 23 cpv. 6 LDDS art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR

Incarto n.

10.2009.273

Bellinzona giugno 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,

per avere, nel periodo dal __________ sino al __________ a __________ presso il bar __________ nel periodo __________ per tre mesi a __________ presso l’__________ nel periodo __________ per una settimana, dal __________ per 2 settimane, dal __________ per 1 settimana, dal __________ per 1 mese e dal __________ al __________ a __________ presso __________, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia Cantonale;

2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, nel periodo dal __________ sino al __________ a __________ presso il bar __________ soggiornato illegalmente in Svizzera poiché priva del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

3. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, nel periodo __________ sino al __________ a __________ presso il bar __________ svolto attività lucrativa abusiva poiché priva del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

4. soggiorno illegale,

per avere, nel periodo dal __________ per tre mesi a __________ presso __________ nel periodo dal __________ per una settimana, dal __________ per 2 settimane, dal __________ per 1 settimana, dal __________ per 1 mese e dal __________ al __________ a __________ presso __________, soggiornato illegalmente in Svizzera poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

5. attività lucrativa senza autorizzazione,

per avere, nel periodo dal __________ per tre mesi a Cadenazzo presso __________ nel periodo dal __________ per una settimana, dal __________ per 2 settimane, dal __________ per 1 settimana, dal __________ per 1 mese e dal __________ al __________ a __________ presso __________, svolto attività lucrativa abusiva in Svizzera poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 199 CP, art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS, 115 cpv. 1 b LStr, art. 115 cpv. 1 c LStr;

perseguita con decreto d’accusa n. 1915/2009 di data 17 aprile 2009 del che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.-, corrispondente a 50 aliquote da fr. 30.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr.

50.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 25 giugno 2009, al quale l'accusata, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 giugno 2009, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. esercizio illecito della prostituzione

1.2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.3. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.4. soggiorno illegale

1.5. attività lucrativa senza autorizzazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 199 CP, art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS, 115 cpv. 1 b LStr, art. 115 cpv. 1 c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione, infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1915/2009 del 17 aprile 2009.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'500.- (millecinquecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ufficio federale della migrazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106, Art. 199, and Art. 369 — read in the version of April 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.