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10.2009.274

Diffamazione

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.274

Data decisione, Autorità: 10.12.2009, PRPEN

Titolo:

Diffamazione

DIFFAMAZIONE

art. 173 CPS

Incarto n.

10.2009.274

Bellinzona dicembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 casalinga,

prevenuta colpevole di diffamazione,

per avere, il __________, a __________ e __________, pubblicando sul settimanale "__________" una lettera in cui affermava "In tutto questo è pure implicato l'avvocato __________ con studio a __________, mio legale nella causa in questione che in fatto di bugie può viaggiare a braccetto di....", comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole e in particolare di mentire;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 173 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 30 marzo 2009 n. 1592/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 60.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2009;

indetto il dibattimento 10 dicembre 2009, al quale è comparsa l’accusata personalmente e la patrocinatrice di parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1592/2009 del 30 marzo 2009.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.