Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2009.328

Favorire il soggiorno illegale

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.328

Data decisione, Autorità: 04.12.2009, PRPEN

Titolo:

Favorire il soggiorno illegale

ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI

art. 116 cpv. 1 let. a LSTRADE

Incarto n.

10.2009.328/GEJ

Bellinzona dicembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri, incitazione al soggiorno illegale

per avere, a __________ nel periodo __________, favorito il soggiorno illegale della moglie __________, sapendo che la stessa era priva di certificati validi di legittimazione (passaporto privo del visto richiesto) e nonostante la decisione negativa della Sezione Permessi e Immigrazione del __________ in merito alla domanda di ricongiungimento famigliare da lui formulata;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 116 cpv. 1 a LStr; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 27 maggio 2009 n. 2470/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 840.-, corrispondente a 12 aliquote da fr. 70.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2.Alla multa di fr. 200.- con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 giugno 2009;

indetto il dibattimento 4 dicembre 2009, al quale ha partecipato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore Pubblico, con lettera 19 novembre 2009 ha comunicato di non presenziare, chiedendo la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale dichiara che non appena sua moglie si è inaspettatamente presentata a casa si è recato presso l’ufficio controllo abitanti di __________ per ottenere i documenti necessari per inoltrare una richiesta per regolarizzare la sua situazione. Non essendoci la persona preposta (__________) al rilascio del documento che aveva bisogno, ha dovuto attendere qualche giorno prima di poter ottenere il documento in questione, per poi recarsi all’ufficio stranieri. È per questo motivo che è andata solo in un secondo tempo, dopo alcuni giorni all’Ufficio stranieri. La moglie ha anche ricevuto un decreto d’accusa al quale non ha fatto opposizione ed ha pagato la multa comminata; lui però, viste come sono andate le cose, non ritiene di dover pagare, perché ha agito nell’intento di rispettare la legge, ma i tempi tecnici non gli hanno permesso di fare più in fretta.

Sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È l’accusato autore colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione al soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 116 cpv. 1 a LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di infrazione alla LF sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

carica le tasse e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

Ufficio stranieri, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 42 — read in the version of April 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.