Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2009.392

Strattonare una persona e tacciarla di "troia"

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.392

Data decisione, Autorità: 25.02.2010, PRPEN

Titolo:

Strattonare una persona e tacciarla di "troia"

INGIURIA VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS art. 177 CPS

Incarto n.

10.2009.392

DA

Bellinzona febbraio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,

per avere commesso vie di fatto contro CIVI 1, strattonandola ad __________ il 22 aprile 2009;

2. ingiuria,

per avere, nelle medesime circostanze menzionate al punto 1, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di “troia”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 42 cpv. 1 e 4, 126 cpv. 1, 177 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2759/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 240.-- (duecentoquaranta), corrispondente a 3 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS.

2. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 26 giugno 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 25 febbraio 2010, al quale ha partecipato la parte lesa, costituendosi parte civile, mentre l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 gennaio 2010, non è comparso. Il Procuratore Pubblico ha invece rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa e proceduto all’interrogatorio della parte civile;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Vie di fatto,

1.2. Ingiuria,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34 segg., 42 segg., 126 cpv. 1, 177 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

2. ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2759/2009 del 22 giugno 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 240.-- (duecentoquaranta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.