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10.2009.408

Colpire con un calcio il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore di una vettura

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 15.04.2010, PRPEN

Titolo:

Colpire con un calcio il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore di una vettura

DANNEGGIAMENTO

art. 144 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.408

DA

Bellinzona aprile 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di danneggiamento

per avere, in data __________2009, a __________, presso il __________, colpendo con un calcio il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore della vettura marca Renault Scenic targata TI __________, di proprietà di CIVI 1, intenzionalmente deteriorato una cosa altrui;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 2439/2009 di data 27 maggio 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena detentiva di 8 (otto) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, al competente foro per le pretese di natura civile.

3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 90 decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico il __________2005 ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 giugno 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 aprile 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28 gennaio 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali giusta l’art. 277 CPP;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1 autore colpevole di:

danneggiamento

per avere, in data __________2009, a __________, presso il __________, colpendo con un calcio il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore della vettura marca Renault Scenic targata TI __________, di proprietà di CIVI 1, intenzionalmente deteriorato una cosa altrui;

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

4.Deve essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 90 decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________2005? .

5.Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 40 e seg., 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

danneggiamento

per avere, in data __________2009, a __________, presso il __________, colpendo con un calcio il parafango posteriore destro e con un pugno il portellone posteriore della vettura marca Renault Scenic targata TI __________, di proprietà di CIVI 1, intenzionalmente deteriorato una cosa altrui;

condanna ACCU 1

1. alla pena detentiva di 8 (otto) giorni .

2. non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 90 decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________2005 ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- (cento);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avvertite le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 46, Art. 144, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 and Art. 277 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.