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10.2009.430

Omettere di versare i contributi alimentari per i figli

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.430

Data decisione, Autorità: 29.03.2010, PRPEN

Titolo:

Omettere di versare i contributi alimentari per i figli

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 217 CPP-TI

Incarto n.

10.2009.430

DA

Bellinzona marzo 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere,

a __________ e a __________,

nel periodo 01.05.2008-31.05.2009,

omesso, benché ne avesse (o potesse avere) i mezzi per farlo, di versare, CIVI 1 (che li ha anticipati ai beneficiari), i contributi alimentari da lui dovuti a favore delle figlie __________ e __________ in ragione di Frs. 1'200.- mensili ciascuna, così come stabilito dal Pretore della Giurisdizione di __________ con i decreti supercautelari dell’8.11.2005 e del 3.5.2006, per un importo complessivo di Frs. 31'200.-;

fatti avvenuti a __________ e a __________ nel periodo 1 maggio 2008 - 31 maggio 2009;

reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 6 luglio 2009 n. 3010/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondente a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.

3. Al versamento alla parte civile CIVI 1 , dell'importo di fr. 31'200.- (trentunmiladuecento), a titolo di risarcimento.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 luglio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 marzo 2010, al quale hanno preso parte l’accusato, personalmente, e la parte civile, nelle persone della signora __________ e del signor __________ mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del proprio decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, respinta la richiesta di rinvio, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato, che ha chiesto di essere prosciolto;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusato autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti di cui al decreto d’accusa del 06.07.2009?

2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3. Devono essere riconosciute le pretese civili?

4. Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, ex art. 217 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3010/2009 del 6 luglio 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 1'500.00 (millecinquecento);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2. alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

§ con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00.

Respinge le pretese avanzate da parte civile, in quanto già riconosciute dal Pretore con la quantificazione dell’alimento dovuto (valido titolo di rigetto definitivo);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio della migrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106, Art. 217, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.