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10.2009.448

Partecipare unitamente ad una persona ignota all'aggressione di una persona

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 13.04.2010, PRPEN

Titolo:

Partecipare unitamente ad una persona ignota all'aggressione di una persona

AGGRESSIONE

art. 134 CPS

Incarto n.

10.2009.448

DA

Bellinzona aprile 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di aggressione

per avere, in data __________ 2009, a __________, via __________

partecipato unitamente a persona rimasta ignota all’aggressione di CIVI 1 colpendolo e scaraventandolo a terra, nel corso della quale questi ha riporto le lesioni documentate nel certificato medico agli atti;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 134 CP; richiamati gli art. 42 cpv. 1, art. 42 cpv. 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 13 luglio 2009 n. 3028/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 luglio 2009;

indetto il dibattimento in data 13 aprile 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 1. febbraio 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di aggressione, per avere, in data 11 aprile 2009, a Locarno, via Serafino Balestra partecipato unitamente a persona rimasta ignota all’aggressione di AINQ 1 colpendolo e scaraventandolo a terra, nel corso della quale questi ha riporto le lesioni documentate nel certificato medico agli atti?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 134 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1. e 3., come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di aggressione (art. 134 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3028/2009 del 13 luglio 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per complessivi fr. 300.— (trecento);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 500.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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