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10.2009.466

Disturbare la pubblica quiete a causa dello stato di ubriachezza

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.466

Data decisione, Autorità: 11.03.2010, PRPEN

Titolo:

Disturbare la pubblica quiete a causa dello stato di ubriachezza

ATTI CONTRO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

art. 7 LOP

Incarto n.

10.2009.466

DA

Bellinzona marzo 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di ubriachezza molesta,

per avere, a __________, il 7 giugno 2009, verso le ore 03.45, in stato d’ubriachezza sulla pubblica via, disturbato la pubblica quiete con atti e clamori tali da provocare l’intervento della Polizia;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 7 LOP, richiamato l’art. 106 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 24 luglio 2009 n. 3240/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 agosto 2009 dall’accusata;

indetto il dibattimento 11 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusata, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, ritenuto che non sussistono prove del fatto che la sua cliente abbia disturbato la quiete pubblica;

sentita da ultimo l’accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di ubriachezza molesta per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106 CPS; 7 LOP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

ubriachezza molesta, art. 7 LOP,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3240/2009 del 24 luglio 2009;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on the Organisation of Swiss Post, Art. 7 — read in the version of November 1, 2007; the act was consolidated again on October 1, 2012 and December 19, 2020.