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10.2009.468

Acquisto di stupefacenti ad uso personale

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.468

Data decisione, Autorità: 04.03.2010, PRPEN

Titolo:

Acquisto di stupefacenti ad uso personale

ACQUISTO DI STUPEFACENTI

art. 19a cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2009.468

DA

Bellinzona marzo 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 in assistenza,

prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, dall’estate 2006 al 27 maggio 2009 nel __________, acquistato da occasionali spacciatori almeno 30 buste-dosi di eroina destinata al suo consumo personale;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 3 agosto 2009 n. 3304/2009 del AINQ 1 Bellinzona, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 marzo 2010, al quale

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto, malgrado non abbia acquistato né consumato eroina, è stato costretto dagli agenti di polizia a firmare il verbale di interrogatorio;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LStup,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3304/2009 del 3 agosto 2009;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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