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10.2009.479

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.76 - max. 2.06 gr/oo) - recidivo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.479

Data decisione, Autorità: 20.05.2010, PRPEN

Titolo:

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.76 - max. 2.06 gr/oo) - recidivo

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2009.479

DA

Bellinzona maggio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 - max. 2.06 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 (alcolemia: min. 1.39 grammi per mille) e nel 2004 (alcolemia: 2.10 grammi per mille) per analogo reato;

fatti avvenuti a __________ il 5 aprile 2009;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 3 agosto 2009 n. 3274/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.--cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 9’000.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1’500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 agosto 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 20 maggio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non contesta né i fatti né l’ammontare del numero delle aliquote proposte dall’accusa. Chiede per contro, tenuto conto delle particolarità del caso e della difficile situazione economica, che l’ammontare delle aliquote e della multa venga ridotto sensibilmente;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3274/2009 del 3 agosto 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 6’300.-- (seimilatrecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 1300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 91 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.