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10.2009.508

Introduzione in area non autorizzata, rendere sospetta terze persone, offesa

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 16.03.2010, PRPEN

Titolo:

Introduzione in area non autorizzata, rendere sospetta terze persone, offesa

DIFFAMAZIONE INGIURIA VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 173 CPC-TI art. 177 CPC-TI art. 186 CPC-TI

Incarto n.

10.2009.508

DA

Bellinzona marzo 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di

1. violazione di domicilio ripetuta

per essersi, a __________ il 16 luglio 2005 (ore 07.30), il 26 agosto 2005 (ore 07.30) e il 05 agosto 2006, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto nell’area del cantiere affittato dal __________ a CIVI 1;

2. diffamazione

per avere, ad __________ nel corso del mese di maggio 2007, mediante scritto intitolato “____________________”, comunicando con dei terzi, reso sospetto di condotta disonorevole CIVI 1 tacciandolo di aver abbattuto abusivamente degli alberi sottraendo il legname ottenuto;

3. ingiuria

per avere, ad __________ il 04 novembre 2005, mediante scritto, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “disonesto e bugiardo”;

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli artt. 173, 177 e 186 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 11 agosto 2009 n. 3555/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 60.- (sessanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 agosto 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore di parte civile;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. violazione di domicilio

1.2. diffamazione

1.3. ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173, 177, 178, 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1 ACCU 1

dalle imputazioni di violazione di domicilio, diffamazione e ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3555/2009 dell’11 agosto 2009.

carica tasse e spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 500.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106, Art. 173, Art. 177, Art. 178, and Art. 186 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.