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10.2009.536

Senza essere autorizzato personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 6 grammi

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.536

Data decisione, Autorità: 20.07.2010, PRPEN

Titolo:

Senza essere autorizzato personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 6 grammi

CONSUMO DI STUPEFACENTI

art. 19 let. a LSTUP

Incarto n.

10.2009.536

DA

Bellinzona luglio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 , ,

prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo agosto 2007 sino al 19 maggio 2009, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 6 grammi;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 24 agosto 2009 n. 3705/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Ordina la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina REP SAD 823/2009 Loc (art. 69 cpv. 2 CPS).

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 20 luglio 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 marzo 2010, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2010?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19a LStup; 69 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3705/2009 del 24 agosto 2009;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--;

ordina la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2009 - REP SAD 823/2009 Loc (art. 69 CPS);

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta;

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on Narcotics and Psychotropic Substances, Art. 19 and Art. 19a — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2012, April 4, 2013, October 1, 2013, May 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, February 1, 2020, May 15, 2021, January 1, 2022, August 1, 2022, July 1, 2023, and September 1, 2023.