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10.2009.538

Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per aver coltivato, venduto, regalato e offerto canapa

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 19.05.2010, PRPEN

Titolo:

Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per aver coltivato, venduto, regalato e offerto canapa

COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI

art. 19 cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2009.538

DA

Bellinzona maggio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

DI 1)

prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato:

1.1. a Semione nel periodo agosto 2006/28 febbraio 2007, senza essere autorizzato, coltivato complessivamente 145 piante di canapa con metodo indoor e 7 piante madri di canapa con metodo outdoor destinate alla produzione di sostanza stupefacente (canapa) per un raccolto pari, al minimo, a 2175 grammi di fiori secchi di canapa;

1.2. a Biasca ed in altre località non meglio precisate, nel periodo autunno 2006/28 febbraio 2007, venduto/regalato/offerto a tali __________, __________ e a __________ __________ ed altre persone rimaste sconosciute, un quantitativo complessivo di, al minimo, grammi 350 di fiori secchi di canapa incassando in totale fr. 3'000.-;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere, a Semione ed in altre località non meglio precisate, nel periodo autunno 2006/febbraio 2007, senza essere autorizzato, ripetutamente consumato canapa proveniente dalle coltivazioni di cui sub. 1.1. del presente decreto d’accusa;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a LS;

perseguito con decreto d’accusa del 24 agosto 2009 n. 3652/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'300.- (tremilatrecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 110.- (centodieci) da dedurre il carcere preventivo sofferto di 5 giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 800.- (ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (otto) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Alla devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 3'000.- (tremila) a titolo di illecito profitto (art. 71 CP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.-.

5. Ordina, previa crescita in giudicato del presente decreto:

- la confisca di 75 piante di canapa e di 7 piante madri di canapa già distrutte, rep. SAD 15/2007;

- la confisca e la distruzione di 58,2 grammi lordi di canapa, rep. SAD 15.1/2007;

- 4 lampade (rep. 8822/2007), diversi sacchetti minigrip, 1 scatola in cartone Sensi Seeds contenente semi di canapa, 3 buste Power Production e 1 busta Power Plant contenenti semi di canapa, 7 vasi,

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 19 maggio 2010, al quale sono comparsi il difensore e il Sostituto Procuratore pubblico;

rilevato che l’accusato è stato autorizzato a non comparire;

data lettura del decreto d'accusa, sentito un teste;

sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, fatta eccezione per la contravvenzione che è prescritta;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dalla contravvenzione per intervenuta prescrizione e una riduzione sostanziale della pena pecuniaria sospesa e della multa, in funzione della necessità di riformulazione verso il basso dei quantitativi riportati nel decreto di accusa sulla base di quanto ammesso dall’imputato nel verbale del 1 dicembre 2008 davanti al magistrato e da quanto risultato dall’odierna testimonianza; chiede pure la verifica dell’importo delle spese giudiziarie, non si oppone alla confisca e postula infine che l’importo da devolvere allo Stato sia di al massimo fr. 600.-;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se e per quale importo deve essere condannato al risarcimento dell’illecito profitto.

4. Se deve essere ordinata la confisca di 75 piante di canapa e di 7 piante madri di canapa già distrutte (rep. SAD 15/2007) e la confisca e distruzione di di 58,2 grammi lordi di canapa (rep. SAD 15.1/2007) e di 4 lampade (rep. 8822/2007), diversi sacchetti minigrip, 1 scatola in cartone Sensi Seeds contenente semi di canapa, 3 buste Power Production e 1 busta Power Plant contenenti semi di canapa, 7 vasi.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 71, 106, 109 CP; 19 cifra 1, 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di contravvenzione ripetuta alla LF sugli stupefacenti.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere senza essere autorizzato:

1.1. a Semione nel periodo agosto 2006/28 febbraio 2007 coltivato complessivamente 75 piante di canapa con metodo indoor e 7 piante madri di canapa con metodo outdoor destinate alla produzione di sostanza stupefacente (canapa) per un raccolto pari, al minimo, a 700 grammi di fiori secchi di canapa;

1.2. a Biasca ed in altre località non meglio precisate, nel periodo autunno 2006/28 febbraio 2007, venduto e regalato a __________ e regalato a altre persone rimaste sconosciute un quantitativo complessivo di al minimo grammi 60 di fiori secchi di canapa incassando in totale fr. 600.-.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 2'200.- (duemiladuecento), già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 5 (cinque);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'320.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

condanna ACCU 1 a devolvere allo Stato l’illecito profitto di fr. 600.- (seicento).

ordina alla crescita in giudicato di questa sentenza la confisca di 75 piante di canapa e di 7 piante madri di canapa già distrutte (rep. SAD 15/2007) e la confisca e distruzione di di 58,2 grammi lordi di canapa (rep. SAD 15.1/2007) e di 4 lampade (rep. 8822/2007), diversi sacchetti minigrip, 1 scatola in cartone Sensi Seeds contenente semi di canapa, 3 buste Power Production e 1 busta Power Plant contenenti semi di canapa, 7 vasi.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 1'100.- spese giudiziarie

fr. 600.- risarcimento dell’illecito profitto

fr. 20.- testi

fr. 2'420.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 71, Art. 106, Art. 109, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.