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10.2009.541

Sottrarre un autoveicolo e guidare nonostante la revoca della licenza di condurre acquistare per il proprio consumo eroina ed hashish

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.541

Data decisione, Autorità: 02.10.2009, PRPEN

Titolo:

Sottrarre un autoveicolo e guidare nonostante la revoca della licenza di condurre acquistare per il proprio consumo eroina ed hashish

ACQUISTO DI STUPEFACENTI FURTO D'USO GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE

art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR art. 95 cf. 2 LCSTR art. 19 let. a cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2009.541

DA

Bellinzona ottobre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di 1. furto d'uso,

per avere, a __________ il __________, sottratto a scopo d’uso l’automobile marca “__________” targata TI __________, di proprietà di __________;

2. guida nonostante la revoca della licenza di condurre,

per avere circolato con l’automobile menzionata al punto 1 sulla tratta __________ il __________, nonostante la revoca della licenza di condurre per tempo indeterminato, pronunciata nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa;

3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, tra il __________ e __________, a __________ e __________, acquistato per il proprio consumo complessivamente g 14 di eroina e g 2 di hashish;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr e 19a cifra 1 LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 28 maggio 2009 n. 2449/2009 delAINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 9 (nove) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 giugno 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 2 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato, il quale non contesta le imputazioni ma conferma che l’opposizione è stata fatta solo per quanto concerne la pena, poiché ritiene che un lavoro di pubblica utilità sia una pena più adeguata; dichiara di essere disposto ad effettuare tale lavoro se il giudice dovesse condannarlo a questa pena;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. furto d’uso

1.2. guida nonostante la revoca della licenza di condurre

1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 37, 42 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto d'uso, guida nonostante la revoca della licenza di condurre e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2449/2009 del 28 maggio 2009;

condanna ACCU 1

1. al lavoro di pubblica utilità di 36 (trentasei) ore;

1.1. l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.