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10.2009.55

Permettere, in qualità di gerente di un locale notturno che la società gestrice dello stessa assuma una cittadina straniera, facilitando e aiutando il suo soggiorno illegale

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.55

Data decisione, Autorità: 29.04.2010, PRPEN

Titolo:

Permettere, in qualità di gerente di un locale notturno che la società gestrice dello stessa assuma una cittadina straniera, facilitando e aiutando il suo soggiorno illegale

INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI

art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR

Incarto n.

10.2009.55

DA

Bellinzona aprile 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali),

per avere, dal 1. febbraio 2008 al 26 marzo 2008, a __________, in correità con __________, ognuno con proprio ruolo, in qualità di gerente del locale notturno __________ e proprietario dello stabile nel quale il medesimo è ubicato, permettendo che la società __________, alla quale egli aveva affidato la gestione di detto locale, e per essa __________, assumesse presso il citato night club __________, cittadina dominicana, facilitato ed aiutato il soggiorno illegale di una straniera;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr;

perseguito con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4940/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 29 aprile 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione della teste;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito evidenziando come non vi sia alcuna prova che la signora __________ sia stata assunta presso il locale in questione. Anzi in base all’odierna deposizione della teste ritiene dimostrato il contrario. Ad ogni modo il reato non è nemmeno adempito soggettivamente poiché il prevenuto non sapeva né poteva sapere il quale veste era presente nel locale la citata signora;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42. segg. CPS; 116 cpv. 1 lett. a LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali), art. 116 cpv. 1 lett. a LStr,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4940/2008 del 15 dicembre 2008;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona (per conoscenza).

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 30.00 teste

fr. 430.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.