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10.2009.561

Omesso di pagare gli alimenti per il figlio per complessivi fr. 14'589.90 per il periodo 01.01.2005 - 31.08.2009

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 10.06.2010, PRPEN

Titolo:

Omesso di pagare gli alimenti per il figlio per complessivi fr. 14'589.90 per il periodo 01.01.2005 - 31.08.2009

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 217 CPS

Incarto n.

10.2009.561

DA

Bellinzona giugno 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , divorziato

(difensore, DI 1,)

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento

per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________1998), e per esso CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________2005, così da essere in arretrato per complessivi fr. 14'589.90 (già dedotti i versamenti effettuati) per il periodo 01.01.2005 – 31.08.2009;

fatti

avvenuti a __________ nel periodo indicato;

reato previsto dall'art. 217 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 7 settembre 2009 n. 3807/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 14'589.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009;

indetto il dibattimento 10 giugno 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, l’interprete e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2 . Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 14'589.90.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3807/2009 del 7 settembre 2009.

carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 120.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 400.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 217 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 208 and Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.