10.2009.571
Utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazione ed incutere spaventeo alla moglie
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.571
Data decisione, Autorità: 09.06.2010, PRPEN
Titolo:
Utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazione ed incutere spaventeo alla moglie
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI MINACCIA
art. 179septies CPS art. 180 CPS
Incarto n.
10.2009.571
DA
Bellinzona giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. abuso di impianti di telecomunicazioni
per avere, a __________ e in varie imprecisate località del Cantone Ticino, nel periodo dal mese di novembre 2007 al mese di agosto 2009, per malizia o per celia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare la moglie LESA 1, inviandole diversi SMS, alcuni dei quali minacciosi, utilizzando l’utenza telefonica __________, che sino al __________ 2009 era intestato alla moglie ma di fatto in uso all’accusato;
2. minaccia
per avere, a __________ e in non meglio precisate località del Cantone Ticino, in data __________ 2009 e __________ 2009, incusso spavento e timore alla moglie LESA 1, inviandole 3 messaggi SMS minacciosi, e meglio scrivendole, tra l’altro, “..mi fai vomitare! Su ciò farò molta chiarezza e se è vero me la paghi”, “.. stai bene attenta a cosa fai quando conosci gente: i paletti!”, “..poi non piangere se ne paghi le dovute conseguenze qual esse siano”;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 179septies e 180 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21 settembre 2009 n. 4067/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'050.00 (millecinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 70.00 (settanta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 giugno 2010, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore:
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione del proprio assistito da entrambi i capi d’accusa ed il riconoscimento di fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole di:
1.1 abuso di impianti di telecomunicazione,
1.2 minaccia,
per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 21.09.2009;
2. In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì, per quale periodo di prova?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
5. Devono essere assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 179septies e 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dai reati di:
- abuso di impianti di telecomunicazioni, ex art. 179septies CP,
- minaccia, ex art. 180 CP,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4067/2009 del 21 settembre 2009;
carica gli oneri processuali di fr. 300.00 allo Stato;
assegna fr. 500.00 a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster