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10.2009.577

Senze essere autorizzato coltivato 3 piante di canapa, usufruire dei trasporti pubblici privi del necessario titolo di trasporto

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 27.11.2009, PRPEN

Titolo:

Senze essere autorizzato coltivato 3 piante di canapa, usufruire dei trasporti pubblici privi del necessario titolo di trasporto

COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO

art. 19 let. a LSTUP art. 51 LTP

Incarto n.

10.2009.577

DA

Bellinzona novembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Laura Rossini per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, a __________ nel periodo maggio 2008/__________ luglio 2008, senza essere autorizzato, coltivato presso il proprio domicilio in Via __________, 3 piante di canapa destinate alla produzione di sostanza stupefacente per il suo consumo personale nonché per avere, a __________, __________ ed altre località non meglio precisate nel periodo settembre 2006/__________ luglio 2008, ripetutamente consumato canapa in misura di 2 grammi alla settimana;

2. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico ripetuta,

per avere, ripetutamente, usufruito dei trasporti pubblici privo del necessario titolo di trasporto e meglio:

- il __________2007 sulla tratta __________,

- il __________2007 sulla tratta __________,

- il __________2007 sulla tratta __________,

- il __________.2007 sulla tratta __________,

- il __________2007 sulla tratta __________,

- il __________2007 sulla tratta __________;

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli artt. 19a LS e 51 LTP;

perseguito con decreto d’accusa n. 3955/2009 di data 14 settembre 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1

(uno).

2.

Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 719.80 a titolo di

risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr.

50.-.

4.

Ordina la confisca di 3 piante di canapa, già oggetto di distruzione,

sequestrate all'accusato in data __________ 2008, rep. SAD 1533.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 settembre 2009 dall'accusato, limitatamente all’imputazione n. 2;

indetto il dibattimento 27 novembre 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 20 ottbre 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

preso atto che con scritto 7 ottobre 2009 la parte civile __________ ha ritirato la querela;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Sulla pena e sulle spese per il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 33, 106 CP; 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

decreta lo stralcio del procedimento nei confronti di ACCU 1 per il reato di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico di cui all’imputazione n. 2 del decreto di accusa n. 3955/2009 del 14 settembre 2009.

prende atto che ACCU 1

è autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3955/2009 del 14 settembre 2009.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.- (cento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

dà atto che nel decreto di accusa è stata ordinata la confisca di 3 piante di canapa, già oggetto di distruzione, sequestrate all’accusato in data __________ 2008 (rep. SAD 1533) e che contro questo dispositivo non è stata fatta opposizione.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio reperti, Bellinzona

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 33 and Art. 106 — read in the version of April 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on Narcotics and Psychotropic Substances, Art. 19 — read in the version of December 12, 2008; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2012, April 4, 2013, October 1, 2013, May 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, February 1, 2020, May 15, 2021, January 1, 2022, August 1, 2022, July 1, 2023, and September 1, 2023.