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10.2009.585

Omettere di prestare ai figli gli alimenti stabiliti per un totale di fr. CHF 68'660.-

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.585

Data decisione, Autorità: 29.09.2010, PRPEN

Titolo:

Omettere di prestare ai figli gli alimenti stabiliti per un totale di fr. CHF 68'660.-

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 217 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.585

DA

Bellinzona settembre 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Natalie Cadlini per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere omesso, a __________, nel periodo __________ 2001/__________ 2006, benché ne avesse avuto i mezzi per farlo, di prestare ai figli __________ (1993) ed __________ (1994) e per loro all'CIVI 1 che li anticipava agli aventi diritto, gli alimenti stabiliti dal Pretore del Distretto di __________ con decisione __________2001, accumulando arretrati per complessivi CHF 68'660.- (sessantottomilaseicentosessanta);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 4 agosto 2009 n. 3310/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP), da dedursi 2 (due) giorni di carcere preventivo sofferto. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell’importo di fr. 68’660.- (seicentottantamilaseicentosessanta) a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 agosto 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 settembre 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato , non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. deve essere l’accusato ritenuto autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti indicati nel decreto di accusa del 4 agosto 2009?

2.In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.Devono essere riconosciute pretese di diritto civile all’ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento?

4.A chi vanno accollate le spese di giustizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 271 cpv 1; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3310/2009 del 4 agosto 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), da dedursi 2 (due) giorni di carcere preventivo sofferto, per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e le spese giudiziarie di fr. 350.- (trecentocinquanta);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 42, Art. 106, Art. 217, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.