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10.2009.594

Spingere contro un muro e schiacciarvi il viso contro, compiere vie di fatto

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Numero d'incarto: 10.2009.594

Data decisione, Autorità: 24.09.2010, PRPEN

Titolo:

Spingere contro un muro e schiacciarvi il viso contro, compiere vie di fatto

LESIONE SEMPLICE

art. 126 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.594

DA

Bellinzona settembre 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Lorenza Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di vie di fatto,

per avere, in data __________ 2009, a __________, spingendolo contro un muro e schiacciandogli il viso contro, compiuto vie di fatto nei confronti del minore B.B. (__________);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 10 settembre 2009 n. 3877/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP);

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data __________ 2009;

indetto il dibattimento 24 settembre 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. ACCU 1 deve essere ritenuto colpevole per vie di fatto per i fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel decreto d’accusa?

2. ACCU 1 deve essere ritenuto colpevole per vie di fatto per avere in data __________ __________ 2009 trattenuto con la forza il minorenne B.B. provocandogli i dolori di cui al certificato medico agli atti?

3. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

4. Chi paga tasse e spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1 autore colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere in data __________ 2009 trattenuto con la forza il minorenne B.B. provocandogli i dolori di cui al certificato medico agli atti;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni (art. 106 cpv. 2

CP);

2.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-;

comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.