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10.2009.621

Scrivere su una porta in vetro con della pittura spray; telefonare ripetutamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, inviando all'interlocutore parimenti svariati SMS, tacciandolo di "pirla" "schtüpit" "troglodita" e minacciandolo con la promessa di fargliela pagare

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.621

Data decisione, Autorità: 15.09.2010, PRPEN

Titolo:

Scrivere su una porta in vetro con della pittura spray; telefonare ripetutamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, inviando all'interlocutore parimenti svariati SMS, tacciandolo di "pirla" "schtüpit" "troglodita" e minacciandolo con la promessa di fargliela pagare

ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI DANNEGGIAMENTO INGIURIA MINACCIA REATO DI POCA ENTITÀ

CPS art. 144 CPS art. 172ter CPS art. 177 CPS art. 179septies CPS art. 180 CPS

Incarto n.

10.2009.621

DA

Bellinzona settembre 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. danneggiamento di lieve entità,

per avere, a __________, il 23 agosto 2009, il 5 e il 19 settembre 2009, intenzionalmente danneggiato e/o deteriorato la porta in vetro del corridoio del palazzo comunale, e meglio per aver scritto con della pittura spray frasi del cui contenuto si rimanda alla documentazione fotografica agli atti;

2. abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a __________ e in altre non precisate località, nel periodo tra il 3 maggio 2009 e il 3 agosto 2009, per celia o per malizia, ripetutamente utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione, per inquietare e importunare LESA 1 (utenza __________), e meglio per averlo chiamato (o tentato di farlo) a qualsiasi ora del giorno e della notte inviandogli parimenti molteplici messaggi SMS;

3. ingiuria,

per avere, nelle stesse circostanze di cui sub 2, offeso l’onore di LESA 1, tacciandolo di “pirla”, “schtüpit”, “troglodita”, ecc.;

4. minaccia,

per avere, nelle stesse circostanze di cui sub 2, incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo con le frasi “pagherete caro questo ginchetto…promesso”, “giochetto, scusami, neonato”, “7 anni…avete giocato con un bambino di 7 anni…ed è mio figlio…pagherete”, ecc.;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 144, richiamato l’art. 172ter, 179septies, 177 e 180 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4570/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.-- (trenta) – (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Si rinvia la parte civile Municipio del Comune di CIVI 1 al competente foro per eventuali ulteriori pretese di natura civile (art. 94 cpv. 2 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico in data 1. settembre 2008 ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).

6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 15 settembre 2010, al quale han partecipato l’accusato, mentre la parte civile ha rinunciato a presenziare, così come il Sostituto Procuratore Pubblico il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale ha chiesto che il giudice nella commisurazione della pena prenda atto dell’effettiva scarsa gravità dei fatti, del contesto in cui egli ha agito e della sua situazione economica alquanto difficile. A titolo abbondanziale egli si è chiesto se quanto prospettato al punto 1 del decreto rappresenti effettivamente un danneggiamento e se nel contesto in cui sono state proferite le minacce esse siano effettivamente caratterizzabili come tali dal punto di vista penale;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Danneggiamento di lieve entità,

1.2. Abuso di impianti di telecomunicazioni,

1.3. Ingiuria,

1.4. Minaccia,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 1’800.-- decretata nei suoi confronti il 1. settembre 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile Comune di CIVI 1 con istanza del 30 giugno 2010, oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg., 144, 172ter, 177, 179septies, 180 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. danneggiamento di lieve entità, art. 144 cpv. 1 CPS e 172ter CPS,

2. abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CPS

3. ingiuria, art. 177 CP,

4. minaccia, art. 180 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4570/2009 del 26 ottobre 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 1. settembre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile Comune di CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 177 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 94 and Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.