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10.2009.635

Celare sulla propria persona un coltello da cucina di 17 cm (lama di 8 cm)

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 27.07.2010, PRPEN

Titolo:

Celare sulla propria persona un coltello da cucina di 17 cm (lama di 8 cm)

CONTRAVVENZIONE LARM

art. 34 LARM

Incarto n.

10.2009.635

DA

Bellinzona luglio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 attualmente in AI,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle armi,

per avere, a __________ il 10 agosto 2009, celando sulla sua persona un coltello da cucina dalle dimensioni totali di 17 cm, di cui 8 cm di lama, detenuto per negligenza un oggetto pericoloso;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 34 LArm, richiamato l’art. 106 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 16 ottobre 2009 n. 4326/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 27 luglio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli estremi del reato. La semplice detenzione di un coltello da cucina non è infatti punibile per negligenza ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LArm. A ciò va aggiunto che non è chiaro quale dei paragrafi della norma sia applicabile alla fattispecie. Inoltre il coltello in questione non è un’arma ai sensi dell’art. 6 OArm. In via subordinata egli ha chiesto che si prescinda da ogni pena in applicazione dell’art. 34 cpv. 2 LArm;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del sasso e del coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 LArm; 106 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 34 cpv. 1 LArm,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4326/2009 del 16 ottobre 2009;

ordina la confisca e la distruzione di 1 sasso (55 mm x 25 mm) e di 1 coltello da cucina della dimensione totale di 17 cm sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009 (art. 69 CPS);

carica la tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-- allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello StatoACCU 1

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Verordnung über Waffen, Waffenzubehör und Munition, Art. 6 — read in the version of December 12, 2008; the act was consolidated again on July 28, 2010, January 1, 2013, July 1, 2013, March 15, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, August 15, 2019, December 14, 2019, January 15, 2020, September 1, 2020, January 1, 2021, April 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, April 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, July 22, 2025, and June 1, 2026.
  • Federal Act on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition, Art. 34 — read in the version of December 12, 2008; the act was consolidated again on July 28, 2010, December 1, 2010, July 16, 2012, September 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2016, August 15, 2019, December 14, 2019, September 1, 2020, January 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, and September 1, 2023.