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10.2009.648

Consumare e detenere un imprecisato quantitativo di marijuana

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 17.08.2010, PRPEN

Titolo:

Consumare e detenere un imprecisato quantitativo di marijuana

CONSUMO DI STUPEFACENTI

let. a LSTUP

Incarto n.

10.2009.648

DA

Bellinzona agosto 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo __________ 2006 / __________ 2009, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana nonché per avere detenuto a __________ in data __________ 2009, 1,3 grammi di marijuana, sostanza destinata al suo consumo personale sequestrata dalla Polizia cantonale a seguito di un intervento al domicilio dell'accusato per un litigio famigliare;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19a LS; richiamato l’art. 69 cpv. 2 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 10 novembre 2009 n. 4790/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3(tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

3. Ordina la confisca e la distruzione di 1,3 grammi di marijuana / reperto SAD 1662/2009 (art. 69 cpv. 2 CP).

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 17 novembre 2009;

indetto il pubblico dibattimento in data 17 agosto 2010;

dato atto che l’accusato, benché regolarmente citato con raccomandata 18 giugno 2010, non è comparso;

il Procuratore pubblico con lettera 21 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo __________ 2006 / __________ 2009, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana nonché per avere detenuto a __________ in data __________ 2009, 1,3 grammi di marijuana, sostanza destinata al suo consumo personale sequestrata dalla Polizia cantonale a seguito di un intervento al domicilio dell'accusato per un litigio famigliare?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 1,3 g di marijuana (reperto SAD 1662/2009)?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 69 cpv. 1 CP; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4790/2009 del 10 novembre 2009.

condanna

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.—(centocinquanta);

ordina la confisca e la distruzione di 1,3 g di marijuana (reperto SAD 1662/2009);

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco (rif.: reperto SAD 1662/2009),

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 75.-- tassa di giustizia

fr. 75.-- spese giudiziarie

fr. .-- testi

fr. 450.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Federal Act on Narcotics and Psychotropic Substances, Art. 19a — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2012, April 4, 2013, October 1, 2013, May 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, February 1, 2020, May 15, 2021, January 1, 2022, August 1, 2022, July 1, 2023, and September 1, 2023.