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10.2009.705

Commettere vie di fatto contro una persona, senza tuttavia cagionarle un danno al corpo e alla salute; utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare la ex-convivente

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.705

Data decisione, Autorità: 21.10.2010, PRPEN

Titolo:

Commettere vie di fatto contro una persona, senza tuttavia cagionarle un danno al corpo e alla salute; utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare la ex-convivente

ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS art. 179septies CPS

Incarto n.

10.2009.705

DA

Bellinzona ottobre 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,

per avere, a __________, durante il periodo dal __________ 2009 al __________ novembre 2009, commesso vie di fatto contro LESA 1, senza tuttavia cagionarle un danno al corpo e alla salute, in particolare spintonandola, dandole delle sberle, trattenendola con forza per le braccia, ecc;

2. abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a __________, durante il periodo dal __________ agosto 2009 al __________ novembre 2009, per malizia o per celia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare la ex-convivente LESA 1 telefonandole con una frequenza di 2 fino a 20 volte al giorno, a volte insultandola e minacciandola;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 CPS e 179septies CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 23 novembre 2009 n. 4923/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 21 ottobre 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 9 agosto 2010, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Vie di fatto,

1.2. Abuso di impianti di telecomunicazioni,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34 segg., 42 segg., 126 cpv. 1, 179septies CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

2. abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4923/2009 del 23 novembre 2009;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- (se non verrà chiesta la motivazione scritta la stessa sarà di fr. 200.--, art. 39 cpv. 1 lett. a CPP) e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione:

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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