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10.2009.712

Sottrattere e condurre un motoveicolo senza licenza di circolazione, targhe di controllo e sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.712

Data decisione, Autorità: 03.03.2010, PRPEN

Titolo:

Sottrattere e condurre un motoveicolo senza licenza di circolazione, targhe di controllo e sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

FURTO D'USO GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE LICENZA DI CIRCOLAZIONE

art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR art. 95 cf. 1 LCSTR art. 96 cpv. 1 cf. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2009.712

DA

Bellinzona marzo 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di 1. furto d'uso

per aver sottratto il motoveicolo Keeway __________, per farne uso;

fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.;

2. circolazione senza licenza di circolazione

per aver condotto il motoveicolo suddetto senza la licenza di circolazione e la targa di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;

3. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per avere condotto il motoveicolo Keeway surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti a __________ ; reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr.;

perseguita con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2532/2009 del ACCU 1 che propone la condanna a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella emessa il 11.05.2009 da questo stesso Ministero Pubblico, la condanna di ACCU 1:

1. Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 giugno 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 3 marzo 2010, al quale hanno preso parte l’accusata e la parte civile (madre dell’accusata), mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita la parte civile;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusata autrice colpevole di:

1.1 furto d'uso

1.2 circolazione senza licenza di circolazione

1.3 guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per i fatti descritti nel menzionato segreto d’accusa?

2. In caso di risposta affermativa ad uno dei quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo?

4. Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 94 cifra 1, 95 cifra 1, 96 cifra 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dal reato di furto d'uso, ex art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2532/2009 del 2 giugno 2009;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di circolazione senza licenza di condurre, ex art. 95 cifra 1 LCS, condurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, ex art. 96 cifra 1 LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2532/2009 del 2 giugno 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr. 1'200.00 (milleduecento);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00.

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 369 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.