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10.2009.76

Trattenere intenzionalmente per il collo una persona

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.76

Data decisione, Autorità: 06.10.2009, PRPEN

Titolo:

Trattenere intenzionalmente per il collo una persona

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.76

DA

Bellinzona ottobre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di vie di fatto,

per avere, a __________ il 30 maggio 2008, intenzionalmente trattenuto per il collo CIVI 1, senza tuttavia cagionarle un significativo danno al corpo o alla salute;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 313/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 febbraio 2009 dalla parte civile;

indetto il dibattimento 6 ottobre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato e la patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250 cpv. 2 e 3 CPP, l’estensione dell’accusa anche al reato di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CPS);

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale, evidenziando il tipo di lesioni subite, chiede che l’imputato venga condannato per il titolo di reato di lesioni semplici e non per quello di vie di fatto, non opponendosi ad un’eventuale attenuazione della pena in applicazione dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS. Ella postula inoltre la condanna del prevenuto al risarcimento dell’importo complessivo di fr. 4'332.05, di cui fr. 1'000.-- a titolo di torto morale e fr. 3’332.05 per le spese legali, e meglio come illustrato nell’istanza di risarcimento prodotta;

sentito l'accusato, il quale si rimette al giudizio di questa Corte sia per quanto concerne la punibilità, la qualifica giuridica dell’eventuale reato e l’eventuale pena, sia per le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di vie di fatto, rispettivamente di lesioni semplici, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

1.1. Trattasi di un caso di poca gravità ex art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna, oppure devono essere rinviate al competente foro civile?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 48a, 123, 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 313/2009 del 26 gennaio 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 400.-- (quattrocento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 750.-- a titolo di risarcimento per le spese di patrocinio (art. 266 CPP);

4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

respinge le pretese di risarcimento del torto morale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 123, Art. 250, Art. 266, and Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.