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10.2010.10

Esercizio illecito della prostituzione e infrazione alla LF sugli stranieri

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 26.03.2010, PRPEN

Titolo:

Esercizio illecito della prostituzione e infrazione alla LF sugli stranieri

ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE SOGGIORNO ILLEGALE

art. 199 CPS art. 115 cpv. 1 LFSTR

Incarto n.

10.2010.10

DA

Bellinzona marzo 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di

1. infrazione alla LF sugli stranieri,

per avere, a __________ durante l’anno 2008, dal 4.1. al 21.1., dal 16.1. al 17.1, dal 22.1. al 27.1, dal 29.1. al 4.3., dal 5.3. al 10.3, dal 12.3. al 17.3, dal 18.3. al 23.3., dal

18.4. al 27.4, dal 30.4. al 4.5., dal 9.5. al 12.5., dal 20.5. al 12.7., dal

26.12.08 al 23.2.2009 ed a __________ dal 17.8 al 20.8.09 e dal 29.11. al 17.12.2009, soggiornato illegalmente in Svizzera svolgendo attività lucrativa abusiva senza essere al beneficio dei relativi permessi;

2. esercizio illecito della prostituzione

per avere, nelle circostanze menzionate al punto 1, presso __________ di __________ e presso il __________ di __________, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli art. 115 cpv. 1 lett. a, b e c LStr e 199 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 17 dicembre 2009 n. 5255/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta).

L'esecuzione dalla pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 50 (cinquanta) giorni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 26 marzo 2010, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 25 gennaio 2010, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stranieri

1.2. esercizio illecito della prostituzione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 199 CP; 115 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1 ACCU 1

autrice colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5255/2009 del 17 dicembre 2009.

condanna ACCU 1 ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 50 (cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della Popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'500.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 1'900.- totale

./. fr. 1'700.- cauzione

fr. 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106, Art. 199, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.