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10.2010.184

Falsità in documenti

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 12.12.2012, PRPEN

Titolo:

Falsità in documenti

FALSITÀ IN DOCUMENTI

art. 251 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2010.184

DA 1428/2010

Bellinzona dicembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1ACCU 1 , __________

(DI 1 __________)

prevenuto colpevole di falsità in documenti

per avere, nel periodo __________ - __________, presumibilmente a __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, allestito un documento falso facendone altresì uso a scopo di inganno, e meglio per avere creato un documento attestante il pagamento dello stipendio del mese di gennaio __________ per un importo di CHF 4'500.- lordi, utilizzandolo quale documento di causa (doc. B dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) nell’ambito della causa civile per pretese salariali da lui intentata nei confronti del suo ex datore di lavoro, al fine di dimostrare uno stipendio mensile maggiorato rispetto a quanto stabilito nel relativo contratto di lavoro (doc.A dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) e di conseguenza ottenere un maggior profitto dall’esito della causa civile;

fatti

avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP, richiamati gli artt. 34, 42, 44, 47 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 22 marzo 2010 n. 1428/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di CHF 1’200.- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da CHF 120.- (centoventi) ciascuna (artt. 34 segg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 marzo 2010;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato con protesta di CHF 3'500.- a carico del denunciante per il torto morale e le spese sostenute;

sentito per ultimo l’accusato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3. Se devono essere riconosciute le pretese risarcitorie a carico del denunciante formulate dall’accusato e, se sì, in quale misura.

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 34, 42, 47, 106, 251 cifra 1 CP; ;453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara Sergio ACCU 1

autore colpevole di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per avere, in data __________, presumibilmente a __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, fatto uso a scopo di inganno di un documento falso, e meglio per avere utilizzato un documento attestante il pagamento dello stipendio del mese di gennaio __________ per un importo di CHF 4'500.- lordi, servendosene quale documento di causa (doc. B dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) nell’ambito della causa civile per pretese salariali da lui intentata nei confronti della sua ex datrice di lavoro, al fine di dimostrare uno stipendio mensile maggiorato rispetto a quanto stabilito nel relativo contratto di lavoro (doc.A dell’incarto n. __________ della Pretura __________) e di conseguenza ottenere un maggior profitto dall’esito della causa civile;

condanna ACCU 1ACCU 1

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 500.- (cinquecento).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di CHF 250.- (duecentocinquanta).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 855.- (ottocentocinquantacinque).

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

AINQ 1

PR 1, __________ (per sé e per la parte civile CIVI 1), __________)

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

CHF 250.- multa

CHF 500.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 250.- spese giudiziarie

CHF 105.- testi

CHF 1'105.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of October 1, 2012; the act was consolidated again on January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.