Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2010.241

Ricettazione; proscioglimento

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 14.06.2013, PRPEN

Titolo:

Ricettazione; proscioglimento

RICETTAZIONE

art. 160 cpv. 1 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2010.241

DA 1769/2010

Bellinzona giugno 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicar

ACCU 1, ,

(difensore:. DI 1, )

prevenuta colpevole di ricettazione

per aver, da dicembre 2008 a settembre 2009, a __________, acquistato da __________ almeno 200 stecche di sigarette a CHF 50.00 ciascuna, che sapeva o comunque avrebbe dovuto presumere, viste le circostanze, essere provento di reato, in particolare di furto;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1769/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 3’200.- (tremiladuecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 900.- (novecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 aprile 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata. In subordine postula la modifica del decreto d’accusa, con l’aggiornamento dei quantitativi di stecche compravenduti secondo quanto dichiarato in sede odierna dell’accusata e una corrispettiva riduzione della pena prospettata dal Procuratore pubblico;

sentita per ultima l'accusata, la quale ricorda la sofferenza che le ha cagionato il procedimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ricettazione (art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3. A chi vanno caricate le tasse e le spese;

costatata l’adesione ai quesiti;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 1 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di ricettazione (art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

carica tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 630.- (seicentotrenta) allo Stato; la motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

,

- per raccomandata

,

- alla crescita in giudicato

,

, .

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 350.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 200.- spese giudiziarie

CH 80.- testi

CHF 630.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 1, Art. 34, Art. 42, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of May 1, 2013; the act was consolidated again on July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.