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10.2010.345

Acquistare merce provento di reato

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 10.09.2010, PRPEN

Titolo:

Acquistare merce provento di reato

RICETTAZIONE

art. 160 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2010.345

DA

Bellinzona settembre 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difensore d'ufficio, DUF 1,)

prevenuto colpevole di ricettazione

per avere, a __________ e in altre località della Svizzera, nel periodo dal __________ 2009 al __________ 2010, detenuto e/o acquistato diverse apparecchiature elettroniche (telefoni cellulari, lettori CD, MP3, iPod, telecamere, rasoi elettrici, accessori ecc.), orologi, bracciali, accendini, porta sigarette, indumenti (scarpe di diverse marche, magliette, giacche ecc.), ed altri oggetti, che egli sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, viste le circostanze dell’acquisto (prezzo irrisorio rispetto al valore degli oggetti) o delle donazioni, essere provento di reato contro il patrimonio, in particolare di furto;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 20 maggio 2010 n. 2482/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 20 (venti) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva unica di 90 (novanta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ 2009, comprendente la pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) decretata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ 2010.

Pena totalmente aggiuntiva alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ 2010.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese giudiziarie.

3. Ordina la confisca di tutto il materiale sequestrato all'accusato in data __________ 2010. depositato presso l'Ufficio Reperti della Polizia cantonale, Lugano.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 giugno 2010;

indetto il dibattimento 10 settembre 2010, al quale è comparso il difensore, l'accusato invece, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 20 / 21 luglio 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il difensore, il quale non contesta che l’accusato avrebbe dovuto verificare la provenienza della merce, molta della quale gli era stata lasciata in deposito e non era quindi sua; rileva che egli ha già scontato la pena ed ha già quindi pagato il suo debito con la giustizia; chiede che si proceda al dissequestro a suo favore del telefono Nokia modello N70-1, LG modello KU990I e Siemens SK65, come pure della telecamera digitale Sanyo HD Xacti e dei vestiti che risultano dalle ricevute prodotte;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 Israel è autore colpevole di ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere ordinata la confisca di tutto il materiale sequestrato all'accusato in data __________ 2010 e depositato presso l'Ufficio Reperti della Polizia cantonale, Lugano.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 40, 42, 47, 69, 160 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2482/2010 del 20 maggio 2010.

condanna ACCU 1

a valere come pena parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva unica di 90 (novanta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ 2009, comprendente la pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) decretata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ 2010 e come pena totalmente aggiuntiva alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ 2010

1. alla pena detentiva di 20 (venti) giorni, già scontata;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

ordina la confisca di tutto il materiale sequestrato all'accusato in data __________ 2010 e depositato presso l'Ufficio Reperti della Polizia cantonale, Lugano, salvo quanto qui di seguito dissequestrato.

ordina il dissequestro a favore del condannato del telefono Nokia modello N70-1 e del telefono LG modello KU990I.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 42 and Art. 369 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.