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10.2010.512

Impedire ad agenti di Polizia di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni a causa di ebrietà; consumo di stupefacenti

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 26.11.2010, PRPEN

Titolo:

Impedire ad agenti di Polizia di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni a causa di ebrietà; consumo di stupefacenti

CONSUMO DI STUPEFACENTI IMPEDIMENTO DI ATTI DELL'AUTORITÀ

art. 285 cf. 1 CPP-TI art. 19a LSTUP

Incarto n.

10.2010.512

DA

Bellinzona novembre 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

DI 1)

prevenuto colpevole di

1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

per avere, a __________, in data 1° aprile 2009, nottetempo, in preda agli effetti dell’alcol (prova etnografica 1,89 permille), in occasione di un suo controllo, impedito a due agenti della Polizia comunale del borgo di compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni, commettendo vie di fatto nei loro confronti, minacciandoli e insultandoli;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo aprile 2007/25 novembre 2008, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 15 grammi;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 285 cifra 1 CP e 19a LS;

perseguito con decreto d’accusa del 23 settembre 2010 n. 2103/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 40 e seg. CP), da dedurre 1 (uno) giorno di carcere preventivo sofferto, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decreta nei suoi confronti dalla Pretura Penale di Bellinzona il 30.06.2008 .

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 maggio 2009;

indetto il dibattimento 26 novembre 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede per la contravvenzione alla LS, essendo di poca entità, l’esenzione dalla pena e per il reato di cui al punto 1 del decreto di accusa chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata una riduzione della pena, che non deve essere quella detentiva, poiché comprometterebbe i cambiamenti fatti dall’accusato e la sua vita professionale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 285 cifra 1 CP, 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2103/2009 del 23 settembre 2010.

condanna ACCU 1

a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 40 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 30 giugno 2008

1. alla pena pecuniaria di 14 (quattordici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 420.- (quattrocentoventi), già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 1 (uno);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 41, Art. 42, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on Narcotics and Psychotropic Substances, Art. 19a — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2012, April 4, 2013, October 1, 2013, May 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, February 1, 2020, May 15, 2021, January 1, 2022, August 1, 2022, July 1, 2023, and September 1, 2023.