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10.2010.55

Omettere di versare gli alimenti nonostante la decisione pretorile

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 11.11.2010, PRPEN

Titolo:

Omettere di versare gli alimenti nonostante la decisione pretorile

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 217 cpv. 1 CPP-TI

Incarto n.

10.2010.55

DA

Bellinzona novembre 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per avere, a __________, nel periodo dall’01.04.2008 all’01.11.2009, benché avesse i mezzi per farlo, omesso di versare, anche solo parzialmente, alla consorte separata CIVI 1 la somma di fr. 1'050.- mensili, così come da sentenza del Pretore di __________ del 29.10.2007, accumulando così arretrati per l’importo di fr. 21'000.-;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 322/2010 di data 25 gennaio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 40.- (quaranta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

3. Al versamento alla parte civile Loredana Boulenaz, dell'importo di fr. 21'000.- (ventunmila) a titolo di risarcimento.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 11 novembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

sentito l'accusato, il quale descrive la sua situazione economica nel periodo che qui interessa e spiega i motivi per i quali non è stato in grado di pagare gli alimenti, cosa che invece aveva fatto fino a quando ne aveva avuto la possibilità;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 322/2010 del 25 gennaio 2010.

carica tasse e spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese ACCU 1

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 250.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 217 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.