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10.2010.569

Ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 06.11.2012, PRPEN

Titolo:

Ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2010.569

DA 4555/2010

Bellinzona novembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Cristina Vanza in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1

(difensore: DI 1, __________)

prevenuta colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver ripetutamente condotto l’autovettura __________ targata TI __________, sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Au­torità amministrativa in data 08.06.2010 per il periodo dal 09.07.2010 all' 08.10.2010;

fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;

perseguita con decreto d’accusa del 18 ottobre 2010 n. 4555/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.00 ciascuna per complessivi fr. 500.00, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture du district de l’Ouest lausannois il 09.04.2010 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 36 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2010;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 é autrice colpevole di:

ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver ripetutamente condotto l’autovettura __________ targata TI __________, sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Au­torità amministrativa in data 08.06.2010 per il periodo dal 09.07.2010 all' 08.10.2010;

fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;

2. Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni ;

2.2 Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.00 ciascuna per complessivi fr. 500.00, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture du district de l’Ouest lausannois il 09.04.2010

3. A chi vanno caricate le tasse e spese

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 e seg., 47 e seg, 106 CP, 95 cifra 2 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dal reato di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4555/2010 del 18 ottobre 2010.

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

Bellinzona

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: la segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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