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10.2010.623

Falsità in documenti

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Numero d'incarto: 10.2010.623

Data decisione, Autorità: 24.10.2013, PRPEN

Titolo:

Falsità in documenti

FALSITÀ IN DOCUMENTI

art. 251 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2010.623

DA 4656/2010

Bellinzona ottobre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1

prevenuto colpevole di falsità in documenti

per avere, nel mese di gennaio __________, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, fatto uso a scopo di inganno di un documento falso, e meglio, per avere, sapendo, o comunque prendendo in considerazione e accettando che l’assegno di Euro 1'974'415,77 emesso __________. a nome della ditta __________ GmbH fosse falso, tentato di incassare lo stesso c/o la __________ AG sede di __________;

reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 4656/2010 di data 25 ottobre 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa srà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciasette) giorni.

3. Al pagamento delal tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie fr. 100.- (cento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 novembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, producendo un allegato che viene annesso al presente verbale divenendone parte integrante. Chiede altresì la rifusione di un’indennità ex art. 317 CPP-TI, che quantifica in fr. 4'500.- per spese di patrocinio e in fr. 1'386.80 quale risarcimento danni materiali;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se l’imputato è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2. Quale deve essere l’eventuale pena.

3. Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e se possono essere riconosciute delle ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 24, 42, 44, 47, 251 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dal reato di falsità in documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4656/2010 del 25 ottobre 2010.

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- allo Stato.

comunica che sulla richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 317 CPC-TI verrà statuito con decisione separata;

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Ufficio federale di polizia MROS, Nussbaumstrasse 29, 3003 Bern (7495-47 Sou).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 24, Art. 42, Art. 44, Art. 47, and Art. 251 — read in the version of July 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.