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10.2010.653

Discriminazione razziale, ingiuria, vie di fatto, correità

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AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 26.10.2012, PRPEN

Titolo:

Discriminazione razziale, ingiuria, vie di fatto, correità

DISCRIMINAZIONE RAZZIALE INGIURIA VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS art. 177 CPS art. 261bis CPS

Incarto n.

10.2010.653-656

DA

DA

DA

DA 5046/2010

Bellinzona

26 ottobre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Cristina Vanza in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,68 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

2. ingiuria

per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

3. vie di fatto

per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5043/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'200.- (quattromiladuecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 140.- (centoquaranta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 1'800.- (milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

5 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP

ACCU 2

prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,66 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 1, ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

2. ingiuria

per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

3. vie di fatto

per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI 1;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5046/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 150.- (centocinquanta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 2'000.- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinviano le parti civili CIVI 1 e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

ACCU 3

prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 2,05 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 4 e ACCU 1, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

2. ingiuria

per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

3. vie di fatto

per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI 1;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5044/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 120.- (centoventi) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 1'800.- (milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinviano le parti civili CIVI 1 e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

ACCU 4

prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,89 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 1 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

2. ingiuria

per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

3. vie di fatto

per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5045/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'200.- (quattromiladuecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 140.- (centoquaranta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 1'800.- (milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinviano le parti civili CIVI 1 e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 29 novembre 2010;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento degli accusati da ogni capo di imputazione ed in via subordinata l’esenzione da ogni pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP.

sentiti da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. ACCU 1 è autore colpevole di

1.1 discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,68 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

1.2 ingiuria

per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

1.3 vie di fatto

per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

1.4 Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?

1.5 È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?

2.Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

3. A chi vanno caricate le tasse e le spese.

1. ACCU 2, è autore colpevole di

1.1 discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,66 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 1, ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

1.2 ingiuria

per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

1.3 vie di fatto

per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI 1;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

1.4 Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?

1.5 È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?

2. Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

3. A chi vanno caricate le tasse e spese.

1. ACCU 3, è autore colpevole di

1.1 discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 2,05 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 4 e ACCU 1, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

1.2 ingiuria

per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

1.3 vie di fatto

per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI 1;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

1.4 Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?

1.5 È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?

2. Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

3. A chi vanno caricate le tasse e spese.

1. ACCU 4, è autore colpevole di

1.1 discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,89 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2 __________ e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

1.2 ingiuria

per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

1.3 vie di fatto

per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

1.4 Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?

1.5 È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?

2. Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

3. A chi vanno caricate le tasse e spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42 e segg., 47 e segg., 106, 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1 dai reati di discriminazione razziale (art. 261 bis CP),

ingiuria (art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel

decreto di accusa No. 5043/2010 del 16 novembre 2010;

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

Qualora la parte civile dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

proscioglie ACCU 2 dai reati di discriminazione razziale (art. 261 bis CP),

ingiuria (art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel

decreto di accusa No. 5046/2010 del 16 novembre 2010;

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

proscioglie ACCU 3 dai reati di discriminazione razziale (art. 261 bis CP),

ingiuria (art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel

decreto di accusa No. 5044/2010 del 16 novembre 2010;

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

proscioglie ACCU 4 dai reati di discriminazione razziale (art. 261 bis CP),

ingiuria (art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel

decreto di accusa No. 5045/2010 del 16 novembre 2010;

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

ACCU 3

ACCU 2

ACCU 4

- per raccomandata

Lugano

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1:

fr. 1'200.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 1'000.00 spese giudiziarie

fr. 2'220.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 19, Art. 106, Art. 126, Art. 177, Art. 261bis, and Art. 369 — read in the version of October 1, 2012; the act was consolidated again on January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.