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10.2010.657

Appropriazione indebita e violazione di domicilio; condanna

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 07.12.2012, PRPEN

Titolo:

Appropriazione indebita e violazione di domicilio; condanna

APPROPRIAZIONE INDEBITA VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 138 cf. 1 CPS art. 186 CPS

Incarto n.

10.2010.657

DA 5042/2010

Bellinzona dicembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con la segretaria Cristina Vanza per giudicare

ACCU 1 -

prevenuto colpevole di 1. appropriazione indebita

per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata, e meglio per essersi impossessato del veicolo marca __________ targato TI __________ di proprietà di __________ vendendolo al Garage __________ di __________ ad un prezzo di fr. 1'300.--, spendendo poi l’importo a suo favore;

fatti avvenuti a __________ il 28 aprile 2010;

reato previsto dall'art. 138 cifra 1 CPS;

2. violazione di domicilio

per essersi illecitamente e contro la volontà dell’avente diritto, trattenuto presso l’appartamento di proprietà dei coniugi __________, malgrado l’ingiunzione formale del curatore dei proprietari di lasciare il luogo;

fatti avvenuti a __________ dal 23 luglio 2010 in poi;

reato previsto dall’art. 186 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre 2010 n. 5042/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3’600.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 45 (art. 34 e 36 CPS).

2. Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.- decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 26.05.2008 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 novembre 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento il 7 dicembre 2012, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 19 novembre 2011, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. appropriazione indebita

per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata, e meglio per essersi impossessato del veicolo marca __________ targato TI __________ di proprietà di __________ vendendolo al Garage __________ di __________ ad un prezzo di fr. 1'300.--, spendendo poi l’importo a suo favore;

fatti avvenuti a __________ il 28 aprile 2010;

reato previsto dall'art. 138 cifra 1 CPS;

1.2. violazione di domicilio

per essersi illecitamente e contro la volontà dell’avente diritto, trattenuto presso l’appartamento di proprietà dei coniugi __________, malgrado l’ingiunzione formale del curatore dei proprietari di lasciare il luogo;

fatti avvenuti a __________ dal 23 luglio 2010 in poi;

reato previsto dall’art. 186 CPS;

2. Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni;

2.2 Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'700.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 26 maggio 2008.

3. A chi vanno caricate le tasse e spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 e segg., 47 e segg.,106, 138 cifra 1, 186 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. , 277 CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

1. appropriazione indebita per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata, e meglio per essersi impossessato del veicolo marca __________ targato TI __________ di proprietà di __________ vendendolo al Garage __________ di __________ ad un prezzo di fr. 1'300.--, spendendo poi l’importo a suo favore. Fatti avvenuti a __________ il 28 aprile 2010. Reato previsto dall'art. 138 cifra 1 CPS;

2. violazione di domicilio per essersi illecitamente e contro la volontà dell’avente diritto, trattenuto presso l’appartamento di proprietà dei coniugi __________, malgrado l’ingiunzione formale del curatore dei proprietari di lasciare il luogo. Fatti avvenuti a __________ dal 23 luglio 2010 in poi. Reato previsto dall’art. 186 CPS.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-

(cento), per un totale di fr. 4’500.- (quattromilacinquecento);

1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena

Pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota

giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2. alla multa di fr. 700.- (settecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- con

motivazione scritta e di fr. 550.- senza motivazione scritta.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'700.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 26 maggio 2008.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

- per raccomandata:

e

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 4’500.- pena pecuniaria

fr. 700.- multa

fr. 700.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 6'150.- totale

fr. 5'750.- totale senza motivazione scritta

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 36, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of October 1, 2012; the act was consolidated again on January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.