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10.2010.708

Incitazione al soggiorno illegale, tratta di essere umani, promovimento della prostituzione

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2010.708

Data decisione, Autorità: 13.11.2012, PRPEN

Titolo:

Incitazione al soggiorno illegale, tratta di essere umani, promovimento della prostituzione

INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI PROMOVIMENTO DELLA PROSTITUZIONE TRATTA DI ESSERI UMANI

art. 182 cpv. 1 CPS art. 195 CPS art. 116 cpv. 2 LFSTR

Incarto n.

10.2010.708

DA 5018/2010

Bellinzona novembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1 __________

(difensore: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di 1. tratta di esseri umani

per avere, a __________, __________ ed altre località, nel corso del __________, come offerente, intermediario o destinatario, fatto commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale o di sfruttamento del suo lavoro e meglio per avere:

gestito diversi appartamenti in cui collocava donne che sapeva dedite alla prostituzione reclutandole anche tramite __________ (gerente EP __________), rispettivamente mettendole a disposizione di quest'ultimo per la gestione dell'esercizio pubblico __________ a __________, tra cui tali "__________" e tale __________;

2. promovimento della prostituzione

per avere, a __________, __________ e altre località, nel corso del 2008, nelle circostanze di tempo e luogo di cui sopra sub. 1, messo a disposizione di __________, gerente dell'EP __________ diverse ragazze dedite alla prostituzione tra cui tali "__________" e tale __________ pur sapendo che all'interno dell'EP valevano precise regole intese ad organizzare ed sorvegliare l'attività delle stesse, ledendone la libertà d'azione;

3. incitazione all'entrata e al soggiorno illegali

per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui sopra sub. 1, ospitato nei propri appartamenti diverse persone pur sapendo che non erano al beneficio dei permessi di soggiorno e di lavoro tra cui tali __________ e __________;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli art. 182 cpv. 1, 195 CP, art. 116 cpv. 2 LStr;

perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre 2010 n. 5018/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 5'400.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 novembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dai capi di imputazione nr. 1 e 2 non sussistendo gli elementi oggettivi e soggettivi, mentre per il capo di imputazione nr. 3 chiede che gli venga comminata unicamente una multa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se l’imputato è autore colpevole di

1.1. tratta di essere umani,

1.2. promovimento della prostituzione,

1.3. incitazione all’entrata e al soggiorno illegali,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2. Quale deve essere l’eventuale pena.

3. Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 182 cpv. 1, 195 CP; 116 cpv. 2 LStr; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di incitazione al soggiorno illegale (caso di lieve entità), art. 116 cpv. 2 LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al capo di imputazione nr. 3 del decreto di accusa n. 5018/2010 del 22 novembre 2010.

proscioglie ACCU 1,

dall’accusa di tratta di esseri umani e di promovimento della prostutuzione per i fatti descritti ai capi di imputazione nr. 1 e 2 del decreto di accusa n. 5018/2010 del 22 novembre 2010

condanna ACCU 1ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr. 250.- senza motivazione scritta.

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- allo Stato.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

.

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 450.00 totale

a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106, Art. 182, Art. 195, and Art. 369 — read in the version of October 1, 2012; the act was consolidated again on January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.