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11.2000.39

stralcio della causa per desistenza

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Numero d'incarto: 11.2000.39

Data decisione, Autorità: 28.09.2005, ICCA

Titolo:

stralcio della causa per desistenza

DESISTENZA SPESE E RIPETIBILI STRALCIO

art. 352 cpv. 1 CPC-TI art. 352 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

11.2000.39

Lugano

28 settembre 2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.97.170 (attribuzione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 20 novembre 1997 dalla

Comunione dei comproprietari AO 1,

(patrocinata dall' RA 2 )

contro

AP 2 ,

cui sono subentrati in pendenza di causa gli eredi

AP 1, __________ e __________ ,

e la stessa

AP 1,

(patrocinati dall' RA 1, );

premesso che con sentenza del 13 marzo 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha attribuito alla particella n. 2695 RFD di __________, proprietà per piani formante il Condominio “__________”, una servitù di sporgenza (art. 674 cpv. 3 CC) sulla particella n. 3060 RFD di __________, proprietà di AP 2 e AP 1, avente per oggetto un muro di sostegno costruito lungo il confine tra i due fondi;

ricordato che il 3 aprile 2000 AP 2 e AP 1 hanno introdotto appello per ottenere l'annullamento di tale servitù e la conseguente riforma della sentenza appena citata;

preso atto che nelle sue osservazioni del 5 maggio 2000 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;

rilevato che il 4 ottobre 2001 l'allora giudice delegata ha interpellato le parti per sapere se avessero ancora interesse all'emanazione del giudizio, vista la sentenza intervenuta il 17 gennaio 2001 da parte di questa Camera nella causa (inc. 11.1999.97) che opponeva __________ e __________ – precedenti proprietari della particella n. 3060 RFD – alla Comunione dei comproprietari AO 1;

rammentato che l'8 ottobre 2001 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha dichiarato che, fosse stato ritirato l'appello, essa avrebbe rinunciato a ripetibili;

ritenuto che la procedura è poi rimasta sospesa in seguito al decesso di AP 2, avvenuto il 2 luglio 2002;

constatato ora che con lettere 22 e 23 settembre 2005 la Comunione ereditaria fu AP 2 e AP 2 hanno ritirato l'appello;

posto che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desisten­za e comporta l'obbligo di sopportare la tassa di giustizia e le spese (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG) e che l'8 ottobre 2001 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha rinunciato a ripetibili;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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