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11.2001.34

11.2001.34

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Numero d'incarto: 11.2001.34

Data decisione, Autorità: 13.06.2001, ICCA

Incarto n.

11.2001.00034

Lugano

13 giugno 2001/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____/R.__.____ (privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ e __________ __________, __________, con

__________ __________, __________

(patrocinati dall'avv. __________ __________ -__________, __________)

alla

Delegazione tutoria di __________

(ora Commissione tutoria regionale 5, __________)

riguardo la custodia parentale di

__________ __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

sulla figlia __________ __________ (1990);

premesso che __________ __________ è nata il ____________________ 1990 dalla relazione fra __________ __________ (1956) e __________ __________ (1959);

tenuto conto che con risoluzione del 7 giugno 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha rinunciato a emanare provvedimenti nei confronti della bambina;

posto che il 2 febbraio 2001, statuendo su un ricorso presentato da __________ __________, __________ __________ e __________ __________, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha privato __________ __________ della custodia parentale, affidando __________ dal 18 giugno 2001 alla nonna paterna __________ __________ e al nuovo marito __________, regolando nel contempo il diritto di visita della madre;

rilevato che contro la citata decisione __________ __________ è insorta il 22 febbraio 2001 con un appello nel quale chiede l'annullamento della decisione impugnata o quanto meno, in subordine, un diritto di visita più esteso rispetto a quello fissato dall'autorità di vigilanza;

accertato che nelle loro osservazioni del 23 marzo 2001 __________ __________, __________ __________ e con __________ __________ hanno proposto di respingere il ricorso e con appello adesivo hanno chiesto l'immediato affidamento di __________;

preso atto che il 7 giugno 2001 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;

ricordato che il ritiro dell'appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

ritenuto che l'appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell'ap-pello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l'OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l'appello principale deve – di regola – sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);

stabilito che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dalla legale di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ per la stesura delle osservazioni all'appello e dell'appello adesivo (art. 17 TOA);

valutato in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per ritiro dell'appello principale.

2. L'appello adesivo è dichiarato caduco.

3. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia unica fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico di __________ __________o, che rifonderà a __________ __________, __________ __________ e __________ __________ fr. 1'500.– complessivi per ripetibili di appello.

4. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ -__________, __________;

– Commissione tutoria regionale 5, __________.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 352 — read in the version of January 1, 2001; the act was consolidated again on July 1, 2004, January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.