Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

11.2001.8

11.2001.8

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2001.8

Data decisione, Autorità: 29.01.2001, ICCA

Incarto n.:

11.2001.00008

Lugano

29 gennaio 2001/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Giani e Pellegrini

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.__ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 28 giugno 2000 dall'

Impresa costruzioni __________ __________ __________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che il 5 gennaio 2001 __________ __________ ha interposto appello contro la sentenza 18 dicembre 2000 con la quale il Pretore di Mendrisio Sud ordinava l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo di fr. 428 662.80 a carico del fondo n. __________RFD di __________, proprietà di __________ __________;

ricordato che la presidente della Camera ha respinto l’11 gennaio 2001 la domanda di effetto sospensivo presentata dall’appellante;

preso atto che il 25 gennaio 2001 __________ __________ ha dichiarato di ritirare l’appello;

ritenuto che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta in linea di principio l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che nella fattispecie il ritiro dell’appello è avvenuto prima dell’intimazione del rimedio giuridico alla controparte, di modo che non si giustifica di attribuire ripetibili a quest’ultima;

considerato che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto del fatto che la procedura non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione:

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;

– Ufficio del registro fondiario di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 352 — read in the version of January 1, 2001; the act was consolidated again on July 1, 2004, January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.