Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

11.2003.42

11.2003.42

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

15 aprile 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 dicembre 2002 da

__________ __________, nata __________, ora in __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________ __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

giudicando ora sul decreto cautelare del 24 marzo 2003 con cui il Pretore ha condanna­to __________ __________ a versare un contributo alimentare provvisionale per la moglie;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il

24 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-

ne 6;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Fatti

in fatto: che il 2 dicembre 2002 __________ __________, nata B__________llani (1952), si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando la condanna del marito __________ __________ (1947) al versamento di un contributo ali­mentare di fr. 15 000.– mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2002 e alla produzione di tutta una serie di documenti;

che in via provvisionale essa ha sollecitato lo stanziamento del contributo alimentare con effetto immediato;

che all'udienza del 3 dicembre 2002, indetta per la discussione dell'istanza e della domanda provvisionale, __________ __________ ha confermato le sue richieste e ha offerto varie prove, non contestate dal convenuto, il quale si è limitato a sostenere di non avere i mezzi per erogare l'importo in questione;

che con decreto emanato il 24 marzo 2003 “in via supercautelare nelle more istruttorie” il Pretore ha obbligato __________ __________ a corrispondere alla moglie fr. 5000.– mensili a titolo di contributo alimentare provvisionale, senza riscuotere tassa di giustizia o spese;

che contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il

4 aprile 2003 con un appello per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, la riduzione del contributo a

fr. 2500.– mensili;

che l'appello non è stato intimato all'istante;

e considerando

in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC);

che nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC);

che i provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – co­me “su­percau­telare nelle more istruttorie”;

che, del resto, la nozione di decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie” lascia intendere senza equivoco come, per finire, il giudice debba ancora adottare un decreto cautelare “di convalida” (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907, esclusa la nota 908);

che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;

che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo;

che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 172 — read in the version of April 1, 2003; the act was consolidated again on January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 148, Art. 313bis, Art. 361, Art. 371, Art. 376, and Art. 382 — read in the version of January 1, 2001; the act was consolidated again on July 1, 2004, January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Loi sur l’administration des communes, Art. 5 — the act was consolidated again on August 19, 2025.