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11.2003.94

stralcio della causa per decesso dell'interdicenda

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.94

Data decisione, Autorità: 15.09.2005, ICCA

Titolo:

stralcio della causa per decesso dell'interdicenda

LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO STRALCIO

art. 352 CPC-TI

Incarto n.

11.2003.94

Lugano

15 settembre 2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa R.6.2003 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 4 febbraio 2003 dalla

Commissione tutoria regionale 4, Paradiso

nei confronti di

AP 1

(patrocinata dall'avv. RA 1);

premesso che il 4 febbraio 2003 la Commissione tutoria regionale 4 ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione di AP 1 (1972);

ricordato che con decisione del 18 giugno 2003 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 369 CC e ha invitato la commissione tutoria a designare un tutore;

osservato che l'8 luglio 2003 AP 1 ha introdotto un appello per ottenere l'annullamento della decisione appena citata;

rammentato che nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2003 la Commissione tutoria ha ribadito la fondatezza della decisione dell'autorità di vigilanza;

accertato che con lettera del 12 settembre 2005 la patrocinatrice dell'appellante ha annunciato a questa Camera la morte di AP 1, intervenuta il 9 settembre 2005;

stabilito che in tali circostanze la procedura d'interdizione è divenuta priva d'oggetto (v. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zum zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 24a al §49) e deve essere stralciata dai ruoli;

ritenuto che la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese;

rilevato che non si pone problema di ripetibili, la rappresentante dell'appellante più non chiedendone, mentre la Commissione tutoria ha agito nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (v. per analogia, sul piano federale, art. 159 cpv. 2 in fine OG);

decreta: 1. L'appello è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–

– .

Comunicazione:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele;

– , , .

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Civil Code, Art. 369 — read in the version of June 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.