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11.2005.156

Stralcio per mancato versamento dell'anticipo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2005.156

Data decisione, Autorità: 20.12.2005, ICCA

Titolo:

Stralcio per mancato versamento dell'anticipo

ANTICIPO DELLE SPESE SPESE E RIPETIBILI STRALCIO

art. 12 cpv. 1 LTG art. 12 cpv. 2 LTG

Incarto n.

11.2005.156

Lugano

20 dicembre 2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 381.2005/R.69.2005 (curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona;

visto l'appello (“rigetto”) del 16 novembre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione del 10 ottobre 2005 con cui la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, aveva confermato una decisione presa il 21 settembre 2005 della Commissione tutoria regionale 14, nel senso di istituire in favore di AP 1 una curatela di rappresentanza nell'ambito di alcune procedure di pignoramento;

ricordato che il 22 novembre 2005 il ricorrente è stato invitato a depositare entro il 15 dicembre 2005, a titolo di anticipo per la tassa di giustizia e le spese giudiziarie presunte, la somma di

fr. 300.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli;

constatato che in tempo utile non risulta essere intervenuto versamento di sorta e che, anzi, con lettera del 12 dicembre 2005 l'appellante ha comunicato di non voler anticipare nulla, sollecitando la decisione di un suo precedente appello (sul quale la Camera ha già definitivamente statuito con sentenza inc. 11.2005.138 dell'11 novembre 2005);

ritenuto che nelle circostanze descritte il “rigetto” del 16 novembre 2005 sfugge a qualsiasi esame;

considerato che gli oneri processuali andrebbero a carico dell'appellante, ma che le particolarità di caso inducono eccezional­mente a rinunciare a ogni prelievo, fermo restando che l'interessato non potrà più contare su tale provvidenza ove dovesse introdurre altri atti analoghi;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

decreta 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione:

– ;

– Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.

Comunicazione:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

– curatore , .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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