Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

11.2006.1

Stralcio dai ruoli per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico.

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2006.1

Data decisione, Autorità: 15.09.2006, ICCA

Titolo:

Stralcio dai ruoli per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico.

INTERESSE A RICORRERE STRALCIO

art. 351 cpv. 1 CPC-TI

Incarto n.

11.2006.1

Lugano,

15 settembre 2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 165.1997/R.84.2005 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

CO 1

a

AP 1

(patrocinata RA 1 )

riguardo alla privazione della custodia parentale sulla figlia

M__________ __________ (1996);

premesso che con decisione del 28 novembre 2005 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha conferito alla dott. __________ __________ __________ di __________ l'incarico di eseguire “una valutazione sul nucleo familiare di AP 1 in considerazione della decisione emanata [il 13 ottobre 2005] dalla CO 1 di privazione [provvisoria] della custodia parentale sulla figlia M__________”;

accertato che AP 1 ha presentato un appello del 27 dicembre 2005 inteso a far dichiarare nulla tale decisione, competente per materia essendo – a suo avviso – il solo giudice civile;

preso atto che nel frattempo la Sezione degli enti locali ha deciso, il 13 giugno 2006, il collocamento della figlia in internato al­l'Istituto __________ di __________ fino al termine del ciclo scolastico ele­mentare;

constatato che tale decisione non è stata impugnata da AP 1 ed è passata in giudicato;

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello, superato dagli eventi, è divenuto privo d'interesse pratico e attuale;

rilevato che l'appellante è stata invitata con ordinanza presidenziale del 25 luglio 2006 a esprimersi in proposito e a precisare se insistesse per l'attribuzione di ripetibili, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come adesione allo stralcio dell'appello dai ruoli senza prelievo di spese e senza attribuzione di ripetibili;

considerato che AP 1 è rimasta silente;

in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 351 — read in the version of July 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.